Regolamento Comunale tipo

INDICE
 Art.  1 - Finalità e ambito di applicazione
Art.  2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art.  4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
Art.  5 - La struttura organizzativa
Art.  6 - Le iniziative comunali
Art.  7 - Le tutele e le garanzie
Art.  8 - Le attività di coordinamento
Art.  9 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art.  10 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali
Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale
Art. 13 - Norme finali
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il  Comune  individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art……… dello Statuto,  tra i propri  fini  istituzionali anche,  in particolare,   l'assunzione  di  adeguate  iniziative  dirette  a  sostenere  ogni  forma  d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed   esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro   confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono   motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di  valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge,   comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente   comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a)     dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e     caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e     confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di     evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste  dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e  di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
b)    dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a  motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di  riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli   adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c)     d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di      ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
d)    di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti   nei  limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e  che non abbiano alcun fine di lucro.
e)     di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione.
 Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte  le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e  dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare   attenzione e rilevanza pubblica.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno ….. anni consecutivi.
 Art.3 Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentare  segnalati e denominati.
 Art.4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione  nel Registro 
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione  in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo. 
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una   Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli  esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo   possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati  completata dal numero di iscrizione.
Funge da Segretario il responsabile del procedimento. 
Art.5  La struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione   degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.
 Art. 6 Le iniziative comunali
 1. Il  Comune assicura mediante gli  strumenti  di  cui ha la disponibilità la   massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di   comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla   materia trattata dal regolamento.
3. Il  Comune,  altresì,  ricerca,  ai  fini  De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)  forme  di  collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla   cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Art. 7 Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e   gli  interessi pubblici  derivanti  dalla  presenza  di  espressioni  popolari   riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un   rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi   che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .
 Art. 8 Le attività di coordinamento
 1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento,   attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco -   forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che   hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle   corrispondenti espressioni locali.
Art. 9 Promozione di domande di registrazione ufficiale
 1. Il  Comune,  per  propria  iniziativa  e  su  proposta  di  organizzazioni  di   produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli,   sussistendo  le  condizioni  previste  dalla  legge, promuove  la   presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa   comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della   domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione   di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione   degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto   ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle  documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi  previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il  riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti  con il ricoscimento De.C.O.(Denominazione Comunale di Origine) da più di … anni. 
Art. 10 Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
1. Nell'ambito   della   Biblio-mediateca   comunale   viene   istituito   uno   spazio   documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove  vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione   giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.
Art. 11 Riferimento alle normative statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle   normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono   un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Art. 12 Istituzione di un Osservatorio comunale
1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un   Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A  questo  Osservatorio  perviene,  con  scadenza  semestrale,  a  partire   dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art  14, una   dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni   regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.
 Art. 13 Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione   consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme   di cui al presente regolamento.

3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni   normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se   non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre  nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.