Art. 1 - Finalità e ambito di
applicazione
Art. 2 - Istituzione di un albo comunale
delle iniziative e manifestazioni
Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della
iscrizione nel Registro
Art. 5 - La struttura organizzativa
Art. 6 - Le iniziative comunali
Art. 7 - Le tutele e le garanzie
Art. 8 - Le attività di coordinamento
Art. 9 - Promozione di domande di
registrazione ufficiale
Art. 10 - Istituzione di una speciale
Sezione della Biblio-mediateca comunale
Art. 11 - Riferimento alle normative statali e
regionali
Art. 12 - Istituzione di un Osservatorio comunale
Art. 13 - Norme finali
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai
sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dell’art……… dello Statuto, tra i
propri fini istituzionali anche, in
particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento
culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni
ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite
a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che,
per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare
interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che,
nel rispetto della legge, comportano l'affermazione
sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro
attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in
direzione:
a) dell'indagine
conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali
e caratteristiche produzioni agro-alimentari e
loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a
motivo della loro rilevanza, siano meritevoli
di evidenza pubblica, e di promuoverne la
protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il
mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale
delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine);
b) dell'assunzione, nella
fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro
consistere culturale e tradizionale siano meritevoli
di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti,
di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della
struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per
gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
c) d'intervenire,
mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività
di ricerca storica finalizzata alla
individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al
presente articolo sia meritevole di attenzione;
d) di promuovere o sostenere
iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari,
diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità
di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti
singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che
abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e
tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non
abbiano alcun fine di lucro.
e) di rilasciare un
marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine
del prodotto oltre alla sua composizione.
Art. 2
Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura
comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono
iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni
riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle
loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse
destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza
pubblica.
2. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle
manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno …..
anni consecutivi.
Art.3
Istituzione del Registro De.C.O.
1. Viene istituito presso la competente struttura
comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici
agro-alimentare segnalati e denominati.
Art.4 Le
segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel
registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti
segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di
promuoverle.
2. Le istanze per l’attribuzione della De.C.O.
devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta
libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare
riferimento a quelle analitiche e di processo.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro
della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal
Sindaco. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti
del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o
associata. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali
saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse
produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della
scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti
segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
Funge da Segretario il responsabile del
procedimento.
Art.5 La
struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita
la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal
presente regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi
vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui
al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal
presente regolamento.
Art. 6
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante
gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima
divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri
programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui
affidare ogni utile informazione riferita alla materia
trattata dal regolamento.
3.
Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O.
(Denominazione Comunale di
Origine) forme di collaborazione con enti e
associazioni particolarmente interessati alla cultura delle
attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla
vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Art. 7 Le
tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla
legge, valorizza i diritti
e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti
le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di
un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente
connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a
garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 8
Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative
previste dal presente regolamento, attua mediante i propri
organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di
coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali
che hanno tra i propri fini la cultura delle attività
agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
Art. 9
Promozione di domande di registrazione ufficiale
1.
Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori
interessati o degli organismi di cui ai precedenti
articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione
da parte dei soggetti previsti dalla vigente
normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole
ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della
protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione
geografica protetta o della attestazione di specificità, dei
prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di
produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda
provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle
procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a
seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per
il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare
l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il
ricoscimento De.C.O.(Denominazione Comunale di Origine) da più di … anni.
Art. 10
Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
1.
Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale,
aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono
raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di
espressione giornalistica, afferenti alla cultura
agro-alimentare locale.
Art. 11
Riferimento alle normative statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento
s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e
regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un
limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del
regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Art. 12
Istituzione di un Osservatorio comunale
1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo
del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di
attuazione del presente regolamento.
2.
A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata
in vigore del regolamento, come previsto dall'art 14, una dettagliata
relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le
previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui
all'art. 5.
Art. 13
Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento
in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene
esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo
all'immediata efficacia delle norme di cui al presente
regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto
alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste
espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla
legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative,
sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.